arrotondamento delle imposte
ipotecarie e catastali proporzionali
art. 18 D. Lgs. 347/1990, come
modificato dall’
art.
10 D.P.R. 18.08.2000, n. 308
La misura
delle imposte ipotecarie e catastali proporzionali deve essere arrotondato
all’unita’, nel caso in cui i valori siano espressi in euro:
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per difetto se la frazione e’ inferiore a 50 cent;
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per eccesso se non inferiore a 50 cent.
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